rubrica settimanale di agricoltura,
ambiente ed economia.

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Storno, specie invasiva ma in calo numerico

storno

Stefano Bussolari (già Commissario Polizia locale città metropolitana di Bologna)

Lo storno comune (Sturnus vulgaris – Linnaeus 1758) è un passeriforme appartenente alla famiglia degli sturnidi e in Italia è presente ovunque con popolazioni consistenti, stanziali e migratorie.
Lo storno si nutre principalmente di invertebrati (insetti, anellidi, artropodi, e altre specie), ma all’occorrenza anche di frutti; da qui il vulnus per il mondo agricolo in particolare per quanto riguarda il comparto cerasicolo, vitivinicolo, le drupacee, la fragola, il mais, ecc. Gli storni sono gregari e vivono in gruppi anche numerosi, effettuano più di una covata all’anno, fino a tre.

Questa specie non è cacciabile in Italia essendo all’interno dell’allegato 2 della Direttiva “Uccelli” concernente la conservazione di specie selvatiche. È comunque cacciato tramite il meccanismo delle deroghe se la specie causa danni consistenti all’agricoltura.

In Emilia Romagna il prelievo, nella stagione venatoria trascorsa era consentito esclusivamente all’interno e nelle immediate vicinanze delle coltivazioni di vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva ed uliveti, in presenza del frutto pendente, a distanza non superiore a 100 metri e con una limitazione nel numero degli esemplari. Questa caccia si pratica principalmente da settembre a novembre.

Gli Enti di gestione suggeriscono il massimo impegno per la convivenza ed ogni percorso preventivo che tenda a mitigare gli impatti dello storno anche con metodi non cruenti: nastri olografici riflettenti, specchietti, reti di protezione, sagome di falco anche sonore, palloni predator, sistemi vocali di allontanamento (distress call), ultrasuoni, detonatori temporizzati (cannoncini a gas o elettrici), dissuasori ottici, copertura con reti e palloni ad elio (helikite).

Per esperienza personale i palloni a elio sono particolarmente efficaci se sollevati in alto sopra i ceraseti e i vigneti, pure i distress call e le sagome emittenti versi di rapaci hanno apprezzabile efficacia. Tra l’altro questi presidi di prevenzione possono essere acquisiti con il contributo di bandi periodici afferenti al Psr.

La dieta tipica dello storno comprende insetti come cavallette, coleotteri, libellule e ragni, ma non disdegna altri invertebrati come bruchi, lumache, lombrichi e millepiedi. È anche un grande consumatore di insetti parassiti delle piante coltivate. Si ciba ad esempio della Piralide del mais (Ostrinia nubilalis), lepidottero considerato uno dei principali fitofagi del mais.

La normativa regionale sui piani di controllo prevede anche la possibilità di abbattere anche non in periodo di caccia un ristretto contingente di esemplari. Questa attività di controllo può essere svolta nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto nelle aree cacciabili e fino al 31 ottobre nelle zone di protezione.
L’abbattimento, qualora i mezzi ecologici non cruenti si siano rivelati inefficaci, è consentito esclusivamente alla presenza di frutti pendenti e fino alla raccolta degli stessi a una distanza non superiore a 100 metri dalle colture oggetto di danno.
Le operazioni di prelievo sono attivate o a seguito di specifica richiesta alla Polizia provinciale da parte del proprietario o conduttore del fondo agricolo; oppure a seguito di diretta segnalazione del Settore Agricoltura Caccia e Pesca della Regione alla Polizia Provinciale. Il Sacp può raccogliere indicazioni o allerte in merito a particolari aree del territorio da parte delle associazioni professionali agricole locali. I piani di controllo sono attuati dai cacciatori, che, in questo caso, assumono la figura non più di cacciatori ma di incaricati di pubblico servizio, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale. I Piani sono coordinati dagli Agenti dei Corpi di Polizia provinciale che li possono attuare anche direttamente.

Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, concessione governativa, assicurazione e previa frequenza ai corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti.

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