Riccardo Evangelisti
Nel mese di febbraio è stato approvato il nuovo Piano per la tutela della qualità dell’aria. Il Piano prevede una serie di prescrizioni rivolte al settore urbano, ai trasporti, attività produttive ed al settore agricolo e zootecnico. Le misure rivolte al settore agricolo incidono principalmente sull’attività di stoccaggio degli effluenti zootecnici, gli spandimenti e la pratica degli abbruciamenti.
Le maggiori restrizioni coinvolgono la Pianura ovest, l’agglomerato di Bologna e la Pianura est, che rappresentano le zone con maggiore concentrazione di polveri inquinati del nostro territorio regionale.
Di seguito analizziamo le principali novità introdotte per il comparto agrozootecnico:
Copertura degli stoccaggi dei reflui non palabili
Dal 1° gennaio 2030, nel territorio della Pianura Ovest, Pianura Est e Agglomerato di Bologna sarà obbligatoria la copertura di tutti gli stoccaggi dei reflui zootecnici non palabili o, in alternativa, la sostituzione con vasche alte e strette (rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 m3/m2).
Utilizzo dei reflui zootecnici
A partire da adesso, nelle zone in Pianura Ovest, Pianura Est e Agglomerato è previsto:
a) adottare per lo spandimento di liquami su terreni con pendenza media minore del 15%, tecniche di distribuzione con sistemi di erogazione a pressione non superiore alle 2 atmosfere all’erogatore (o tecniche a maggiore efficacia nel contenimento delle emissioni);
b) l’interramento dei liquami zootecnici entro 12 ore dallo spandimento dal 1° ottobre al 31 marzo;
c) in caso di attivazione di misure emergenziali, il divieto di spandimento dei reflui zootecnici (fatta eccezione per tecniche ecosostenibili).
Uso dei fertilizzanti
Dal 1° gennaio 2026, nelle zone di Pianura ovest, est e agglomerato di Bologna è obbligatoria l’incorporazione nel terreno di fertilizzanti a base urea, nel più breve tempo possibile, e comunque entro le 24 ore successive, fatto salvo nei casi di copertura vegetale in atto o semina già effettuata.
Qualora non sia possibile l’interramento da un punto di vista tecnico ed economico è possibile utilizzare una delle tecniche alternative (specificate nel Piano) che garantiscano una riduzione delle emissioni equivalente o superiore.
Abbruciamenti
Nelle zone di pianura, dal 1° ottobre al 31 marzo vige il divieto di abbruciamento dei residui colturali fatte salve le deroghe per le prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.
È consentito l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno, nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, nei seguenti casi:
a) per due giorni nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
b) per due giorni, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l’abbruciamento venga effettuato all’interno di una “zona montana o zona agricola svantaggiata”;
c) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una “zona montana o zona agricola svantaggiata”, nel periodo da ottobre a marzo.
L’abbruciamento è consentito solo nei giorni in cui il bollettino lo consente e non siano stati adottati provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Maggiori approfondimenti relativi alle misure per la tutela dell’attività dell’aria sono consultabili alla pagina web della Regione dedicata al Pair 2030 (https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair-2030).
Contestualmente gli uffici della Cia Emilia Romagna sono disponibili per ulteriori chiarimenti (r.evangelisti@cia.it).